Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 541 del 1989
Massime (1)
Massima n. 14352
- Previdenza e assistenza sociale
- Dipendenti dell'o.n.m.i (opera nazionale maternità e infanzia) trasferiti allo stato o alle regioni
- Indennità di anzianità per il periodo di servizio presso l'ente disciolto
- Liquidazione
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
La questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. e relativa all'art. 9, comma secondo, L. 23 dicembre 1975 n. 698, nel testo modificato con l'art. 5 della L. 1 agosto 1977 n. 563, va dichiarata manifestamente infondata, in quanto è già stata dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione ("dovendosi intendere la norma impugnata nel senso che l'indennità di anzianità vada calcolata sulla base dell'ultima retribuzione percepita presso l'ente di destinazione"). - S.n. 164/1969.
Norme impugnate
- art. 9, comma 2, legge 23 dicembre 1975, n. 698
- art. 5 legge 1 agosto 1977, n. 563
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia), come modificato dalla legge 1° agosto 1977, n. 563 (Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1975, n. 698: "Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia"), promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 1988 dal T.A.R. per il Lazio sul ricorso proposto da Benedetti Gino ed altri contro l'E.N.P.A.S., iscritta al n. 290 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il T.A.R. del Lazio dubita, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia), nel testo modificato con l'art. 5 della legge 1° agosto 1977, n. 563;
che l'impugnativa muove dal presupposto che tale disposizione preveda che le indennità di anzianità maturate dagli ex dipendenti dell'O.N.M.I., trasferiti alle regioni od allo Stato, per il servizio prestato alle dipendenze di tale ente vadano liquidate solo all'atto della definitiva cessazione dal servizio presso gli enti di destinazione, ma sulla base non dell'ultima retribuzione percepita presso di questi, bensì di quella corrisposta dall'O.N.M.I. alla data del suo scioglimento (31 dicembre 1975);
punto 2
Considerato che, tale questione, già sollevata nei medesimi termini dallo stesso T.A.R. del Lazio (r.o. nn. 461 e 462/88), è stata dichiarata non fondata, "nei sensi di cui in motivazione", con la sentenza n. 164 del 1989, "dovendosi intendere la norma impugnata nel senso che l'indennità di anzianità vada calcolata sulla base dell'ultima retribuzione percepita presso l'ente di destinazione";
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia), nel testo modificato con l'art. 5 della legge 1° agosto 1977, n. 563 (Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1975, n. 698: "Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con ordinanza del 18 maggio 1988, pervenuta alla Corte costituzionale il 25 maggio 1989 (r.o. n. 290/89).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
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