Sez. 3, Sentenza n. 35608 del 20/12/2023 (Rv. 669696 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI | Indennità spettanti ai vice-procuratori onorari - Revoca del decreto di liquidazione - Recupero delle somme mediante iscrizione a ruolo ex art. 187 T.U. spese - Ammissibilità - Ragioni.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI
A seguito della revoca del decreto di liquidazione delle indennità spettanti ai vice-procuratori onorari, al recupero delle somme indebitamente versate può procedersi ai sensi dell'art. 187 d.P.R. n. 115 del 2002, norma che consente la formazione "agevolata" di un titolo esecutivo per la riscossione dell'indebito in tutte le ipotesi previste dal cd. T.U. "Spese di giustizia" (e, dunque, anche al di là dei meri errori contabili), tenuto conto della facoltà dell'interessato di contestare il merito della pretesa attraverso la successiva opposizione.
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 187
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)