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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25127 del 07/11/2013 (Rv. 628763 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Consulente tecnico del P.M. - Decreto di liquidazione del compenso - Natura giurisdizionale - Conseguenze - Revocabilità da parte dell'Ufficio del P.M. - Esclusione - Recupero delle somme mediante procedimento ex art. 187 d.P.R. n. 115 del 2002 - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628763-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

Il decreto di liquidazione del compenso a favore del consulente tecnico ha natura giurisdizionale e, come tale, può essere impugnato, ma non revocato d'ufficio dal P.M. che lo abbia emesso, sia pure implicitamente mediante pronuncia di un secondo provvedimento sostitutivo del primo. Né, al fine di recuperare l'importo versato in forza del decreto di liquidazione che si intenda revocare, è applicabile l'art. 187 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in quanto tale norma consente, piuttosto, il recupero di somme indebitamente pagate.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 187

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)