Sez. 5, Sentenza n. 0 del 03/10/2000 Cc. (dep. 10/11/2000) Rv. 218483 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DECRETO - FORMALITÀ | Esecuzione da parte della polizia giudiziaria - Necessità di successiva emissione di provvedimento di convalida - Esclusione - Mancanza di motivazione del provvedimento di convalida comunque emesso - Irrilevanza.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DECRETO - FORMALITÀ
Il pubblico ministero che abbia emesso e fatto eseguire decreto di perquisizione e sequestro non è tenuto ad emanare successivo provvedimento di convalida qualora le cose effettivamente sequestrate dalla polizia giudiziaria siano quelle individuate nel provvedimento; è pertanto irrilevante la eventuale mancanza di motivazione dello stesso, trattandosi di atto inutilmente adottato dall'Organo dell'accusa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 355 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)