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Sez. 3, Sentenza n. 10558 del 19/07/2002 (Rv. 555967 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE | Pattuizione di pagamento in moneta estera - Validità - Adempimento - Modalità.
Stato
decisa il 2002-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555967-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE

Le norme valutarie che vietano i pagamenti in moneta estera, al di fuori dei casi espressamente e tassativamente previsti, non determinano l'invalidità dell'obbligazione pattuita in moneta estera, ma incidono sulle modalità di adempimento dell'obbligazione medesima, nel senso che questa deve essere regolata in valuta italiana, ragguagliata al cambio di quella estera al giorno della scadenza del debito, attraverso l'ufficio italiano dei cambi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1278, Cod. Civ. art. 1343

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)