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Sez. 2, Sentenza n. 27520 del 19/11/2008 (Rv. 605940 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE | Obbligazioni monetarie - Bonifico bancario - Adempimento - Configurabilità - Mancanza di preventivo accordo col creditore - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605940-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE

In tema di adempimento delle obbligazioni monetarie, l'obbligo di provvedere al pagamento alla scadenza con moneta avente corso legale e presso il domicilio del creditore, desumibile dagli artt. 1182, terzo comma e 1277 cod. civ., non può essere assolto dal debitore, di sua iniziativa e senza il preventivo accordo con il creditore, con il pagamento mediante bonifico bancario, costituendo tale modalità inesatto adempimento privo di efficacia liberatoria, in quanto non equivalente al versamento in danaro e non assimilabile al pagamento mediante titoli di credito di sicura copertura quali gli assegni circolari.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182 com. 3, Cod. Civ. art. 1197, Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)