Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25891 del 21/12/2010 (Rv. 615239 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - CUMULO SOGGETTIVO | Maliziosa domanda verso un convenuto fittizio - Spostamento della competenza - Esclusione - Limiti - Eccezione di parte - Necessità.
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - CUMULO SOGGETTIVO
L'art. 33 cod. proc. civ. - relativo alla modificazione della competenza territoriale per effetto del cumulo soggettivo delle domande contro più convenuti - non legittima uno spostamento della detta competenza attraverso la proposizione maliziosa di una domanda verso un convenuto fittizio; tuttavia, affinché il giudice adito possa dichiarare la propria incompetenza, occorre che detta domanda appaia "prima facie" artificiosa e preordinata al fine sopra indicato e - ove non si tratti di competenza territoriale inderogabile - che vi sia stata tempestiva eccezione del convenuto, in base alla regola generale stabilita dall'art. 38, secondo comma, cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)