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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25891 del 21/12/2010 (Rv. 615239 - 01)

COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - CUMULO SOGGETTIVO | Maliziosa domanda verso un convenuto fittizio - Spostamento della competenza - Esclusione - Limiti - Eccezione di parte - Necessità.
Stato
decisa il 2010-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615239-01

COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - CUMULO SOGGETTIVO

L'art. 33 cod. proc. civ. - relativo alla modificazione della competenza territoriale per effetto del cumulo soggettivo delle domande contro più convenuti - non legittima uno spostamento della detta competenza attraverso la proposizione maliziosa di una domanda verso un convenuto fittizio; tuttavia, affinché il giudice adito possa dichiarare la propria incompetenza, occorre che detta domanda appaia "prima facie" artificiosa e preordinata al fine sopra indicato e - ove non si tratti di competenza territoriale inderogabile - che vi sia stata tempestiva eccezione del convenuto, in base alla regola generale stabilita dall'art. 38, secondo comma, cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)