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Sez. 3, Sentenza n. 5243 del 15/03/2004 (Rv. 571158 - 01)

COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - CUMULO SOGGETTIVO | Spostamento della competenza per territorio - Limiti - Domanda artificiosamente preordinata contro convenuto fittizio - Condizioni - Fattispecie in tema di responsabilità civile.
Stato
decisa il 2004-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571158-01

COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - CUMULO SOGGETTIVO

In tema di modificazione della competenza per connessione di cause, l'art. 33 c.p.c. che, in deroga alla competenza territoriale cosiddetta semplice, consente il cumulo delle cause contro più persone presso il giudice del foro generale di uno dei convenuti - purché ricorra una connessione per l'oggetto o il titolo - non trova applicazione solo allorché appaia prima facie che la presenza di un convenuto(fittizio) sia artificiosa in quanto preordinata allo spostamento della competenza.Ne consegue che, in materia di responsabilità civile dei danni da circolazione stradale, non ricorre tale ipotesi nel caso in cui - indipendentemente dall'esito del processo-sia convenuto in giudizio il conducente dell'auto su cui al momento del sinistro si trovava il terzo trasportato che ha subito lesioni, giacché l'art. 2054 c.c. esprime un principio di portata generale applicabile a tutti i soggetti che in ogni modo ricevano danni dalla circolazione di un veicolo, in essi compresi i trasportati, quale sia il titolo del trasporto. (L'attrice, trasportata su autoveicolo rovinato in una buca esistente nella strada comunale, aveva proposto azione di danni nei confronti del conducente del veicolo e del Comune: la Corte, nel formulare il principio surrichiamato, ha cassato la decisione del giudice di pace, che aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale, ritenendo artificiosa - in quanto preordinata alla deroga della competenza - la vocatio in ius anche del conducente del veicolo)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)