Sez. 3, Sentenza n. 52031 del 04/10/2016 Ud. (dep. 07/12/2016) Rv. 268777 - 01
PARTE CIVILE - LEGITTIMAZIONE | Reati commessi ai danni di animali - Costituzione delle sole associazioni individuate con decreto del Ministro della Salute ai sensi dell'art. 7 della legge n. 189 del 2004 - Esclusione - Costituzione di associazione diversa - Ammissibilità - Condizioni.
PARTE CIVILE - LEGITTIMAZIONE
In tema di reati commessi ai danni di animali, l'art. 7 della legge 20 luglio 2004, n. 189, nell'attribuire "ope legis" alle associazioni e agli enti individuati con decreto del Ministro della salute 2 novembre 2006 - per l'affidamento degli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca - la finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla stessa legge, non esclude la legittimazione a costituirsi parte civile di associazioni diverse, anche non riconosciute, che perseguano la stessa finalità e che deducano di aver subito un danno diretto dal reato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185, Cod. Pen. art. 727 CORTE COST., Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 19 quater, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 CORTE COST., Legge 20/07/2004 num. 189 art. 3, Legge 20/07/2004 num. 189 art. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 91 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)