Sez. U, Sentenza n. 38343 del 24/04/2014 Ud. (dep. 18/09/2014) Rv. 261110 - 01
PARTE CIVILE - LEGITTIMAZIONE | Costituzione di associazione anche non riconosciuta - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
PARTE CIVILE - LEGITTIMAZIONE
È ammissibile la costituzione di parte civile di un'associazione anche non riconosciuta che avanzi, "iure proprio", la pretesa risarcitoria, assumendo di aver subito per effetto del reato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, consistente nell'offesa all'interesse perseguito dal sodalizio e posto nello statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o identità dell'ente. (Nella specie, la Corte ha riconosciuto la legittimazione a costituirsi parte civile dell'associazione "Medicina Democratica - Movimento per la salute - Onlus", che persegue statutariamente lo scopo di tutelare la salute dei lavoratori nell'ambiente di lavoro, in un processo riguardante il decesso di alcuni dipendenti a causa della violazione delle norme di prevenzione degli infortuni).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 61 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 91 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)