Sez. 1, Sentenza n. 6195 del 21/11/1981 (Rv. 416976 - 01)
CALAMITÀ PUBBLICHE - CALAMITÀ NATURALI - TERREMOTI - PROVVIDENZE ECONOMICHE - IN GENERE - ESPROPRIAZIONE DI AREE COLPITE DAI TERREMOTI DEL GENNAIO DEL 1968 - INDENNITÀ - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
CALAMITÀ PUBBLICHE - CALAMITÀ NATURALI - TERREMOTI - PROVVIDENZE ECONOMICHE - IN GENERE - ESPROPRIAZIONE DI AREE COLPITE DAI TERREMOTI DEL GENNAIO DEL 1968 - INDENNITÀ - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
L'indennità di espropriazione delle aree colpite dai terremoti del gennaio del 1968 va determinata a norma dell'art. 13 del d.l. 27 febbraio 1968 n. 79 (convertito con modificazione nella legge 18 marzo 1968 n. 241) (ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968) con riferimento al valore venale delle aree alla data dell'evento sismico, senza poter tener conto né delle variazioni di valore del suolo, né della svalutazione monetaria avutasi successivamente, fino al decreto di esproprio, per evitare di attribuire all'espropriato una somma diversa da quella fissata dalla legge e prevista per sottrarre la stima dell'indennità alle anomalie del mercato immobiliari conseguenziale al sisma.*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Decreto Legge 27/02/1968 num. 79 art. 13, Legge 18/03/1968 num. 241
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)