Sez. 1, Sentenza n. 5637 del 22/09/1983 (Rv. 430586 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - TERREMOTO DEL BELICE DEL 1968 - RICOSTRUZIONE DEGLI ABITATI DISTRUTTI - ESPROPRIAZIONI NECESSARIE - INDENNITÀ - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - TERREMOTO DEL BELICE DEL 1968 - RICOSTRUZIONE DEGLI ABITATI DISTRUTTI - ESPROPRIAZIONI NECESSARIE - INDENNITÀ - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Per le espropriazioni necessarie per la ricostruzione degli abitati colpiti dal terremoto del Belice del gennaio 1968, l'art. 13 del decreto legge 27 febbraio 1968 n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968 n. 241, disponendo che l'indennità è determinata "nei modi previsti dalla legge 25 giugno 1865 n. 2359, con riferimento al valore venale di mercato delle aree alla data dell'evento sismico", ha inteso soltanto evitare che nella stima dei terreni espropriati si potesse tener conto delle fluttuazioni di valore causate dal predetto evento calamitoso, allo scopo di impedire agli espropriati, in conformità del principio fondamentale espresso dall'art. 41 della legge n. 2359 del 1865, di approfittare degli aumenti di valore avuti dai loro terreni per effetto della stessa espropriazione e dei fatti per i quali è stata voluta, ma non ha inteso anche derogare all'altro generale principio, tratto dagli art. 39 e 50 della stessa legge del 1865, secondo il quale la indennità va commisurata al valore del bene al momento del decreto di espropriazione; ne consegue che, per la liquidazione della indennità, il valore delle aree, pur depurato dell'incidenza diretta dell'evento e riferito quindi al momento del sisma, deve essere espresso in termini monetari con riferimento alla data del decreto di espropriazione, tenendosi conto della svalutazione monetaria verificatasi, per ragioni indipendenti dal terremoto, nello intervallo di tempo tra il terremoto stesso ed il provvedimento ablatorio. (V 6195/81, mass n 416976; (Conf 1311/80, mass n 404826).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 41, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 50, Decreto Legge 27/02/1968 num. 79 art. 13, Legge 18/03/1968 num. 241
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)