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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24353 del 29/11/2016 (Rv. 641927 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE) | Medici specializzandi - Tardiva attuazione di direttive comunitarie - Risarcimento del danno - Fondamento - Inadempimento di obbligazione "ex lege" - Conseguenze processuali - Individuazione del giudice competente - Criteri.
Stato
decisa il 2016-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641927-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE)

In tema di domanda di un medico specializzato, volta ad ottenere il risarcimento del danno derivato dall’inadempimento da parte dello Stato italiano delle direttive CEE 75/363 e 82/76, l’obbligazione in relazione alla quale deve essere determinato il foro erariale ai sensi dell’art. 25 c.p.c. ed agli effetti dei fori concorrenti di cui all’art. 20 c.p.c., tanto ai fini dell’individuazione del luogo di insorgenza dell’obbligazione che del “forum destinatae solutionis”, non è quella risarcitoria, bensì quella rimasta inadempiuta e che dà luogo a quella risarcitoria; ne consegue che l'uno e l'altro foro si situano in Roma, dove sorse l’obbligazione statuale, in quanto da adempiere con l’attività legislativa attuativa, e dove essa doveva essere adempiuta sempre con quella attività.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Costituzione art. 70, Costituzione art. 117 com. 1, Direttive del Consiglio CEE 16/05/1975 num. 363, Direttive del Consiglio CEE 26/01/1982 num. 76

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)