Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17852 del 26/08/2020 (Rv. 658939 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE) | Medici specializzandi - Tardiva attuazione di direttive comunitarie - Risarcimento del danno - Fondamento - Inadempimento di obbligazione "ex lege" - Conseguenze processuali - Individuazione del giudice competente - Criteri.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE)
In merito alle domande risarcitorie dei medici specializzandi per inadempimento da parte dello Stato italiano alle direttive Cee 75/363 e 82/76, sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Roma, avuto riguardo al foro della p.a. nonché a quello di insorgenza dell'obbligazione dedotta in giudizio, riferibile ad un comportamento dello Stato legislatore, senza che abbia rilievo la presenza di ulteriori convenuti, quali le Università sedi delle scuole di specializzazione; in tali controversie, sia ai fini dell'individuazione del luogo dell'insorgenza dell'obbligazione, sia ai fini del "forum destínatae solutionís", l'obbligazione in relazione alla quale deve essere individuato il foro erariale ai sensi dell'art. 25 c.p.c. non è quella risarcitoria, bensì quella rimasta inadempiuta da cui la prima trae fondamento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Costituzione art. 117 com. 1, Direttive del Consiglio CEE 16/05/1975 num. 363, Direttive del Consiglio CEE 26/01/1982 num. 76
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)