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Sez. L, Ordinanza n. 11130 del 28/04/2025 (Rv. 675255-01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - GLOBALE | Opposizione ex art. 445-bis c.p.c. - Spese di lite - Valutazione in base all'esito finale del giudizio di merito - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675255-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - GLOBALE

Nel giudizio di opposizione promosso avverso le risultanze conclusive della consulenza tecnica d'ufficio svolta in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., la soccombenza, quale criterio determinativo della statuizione sulle spese, deve essere valutata con riferimento al complesso dell'attività processuale svolta, comprensiva sia della fase di istruzione preventiva che di quella contenziosa di merito. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, nell'accogliere due delle tre domande originariamente proposte dal ricorrente, aveva condannato l'INPS al pagamento della metà delle spese di lite della fase di istruzione preventiva, compensandole per la restante metà, e posto, invece, a carico del ricorrente quelle del giudizio di opposizione, sulla scorta di una valutazione della soccombenza parcellizzata in rapporto alle due fasi suddette).

Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)