diritto.io

Sez. L, Ordinanza n. 30366 del 18/11/2025 (Rv. 677012-01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - GLOBALE | Accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. - Dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. - Decreto di liquidazione delle spese a carico della parte - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677012-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - GLOBALE

In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., qualora sia presentata tempestiva opposizione, è inammissibile il successivo ricorso per cassazione contro il decreto che, nelle more, abbia posto le spese dell'ATP a carico della parte che aveva reso la dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c., poiché le doglianze concernenti una irrituale statuizione sulle spese di lite relative alla suddetta fase devono essere proposte nei confronti della liquidazione adottata dal giudice in esito al giudizio di opposizione, a nulla rilevando che, con il suddetto decreto, il giudice abbia dichiarato estinto il richiamato procedimento di ATP.

Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)