Sez. 1, Sentenza n. 2524 del 03/12/1970 (Rv. 348820 - 01)
FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE - OBBLIGHI - PAGAMENTO DEI CREDITI INSINUATI - ESCLUSIONE OD AMMISSIONE CON RISERVA AL PASSIVO - IRRILEVANZA - LIMITI - ACCERTAMENTO NEGATIVO DEL CREDITO.*
FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE - OBBLIGHI - PAGAMENTO DEI CREDITI INSINUATI - ESCLUSIONE OD AMMISSIONE CON RISERVA AL PASSIVO - IRRILEVANZA - LIMITI - ACCERTAMENTO NEGATIVO DEL CREDITO.*
La proposta di concordato, contenente assunzione dei debiti da parte del terzo, qualora non contenga espressa limitazione in proposito, obbliga l'assuntore al pagamento dei crediti insinuati, ancorche questi siano stati non ammessi o ammessi con riserva al passivo fallimentare. Tuttavia, per i crediti ammessi con riserva o non ammessi, il pagamento da parte dell'assuntore e subordinato all'accertamento del loro fondamento. (V 1975'69, mass n 341165 1044'57).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 135, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 135, Legge Falliment. art. 124, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)