Sez. 1, Sentenza n. 2576 del 26/08/1971 (Rv. 353661 - 01)
FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE - OBBLIGHI - CREDITI ANTERIORI ALL'APERTURA DEL FALLIMENTO NON INSINUATI - OBBLIGO DEL PAGAMENTO DELLA PERCENTUALE CONCORDATARIA - SUSSISTENZA - LIMITI.*
FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE - OBBLIGHI - CREDITI ANTERIORI ALL'APERTURA DEL FALLIMENTO NON INSINUATI - OBBLIGO DEL PAGAMENTO DELLA PERCENTUALE CONCORDATARIA - SUSSISTENZA - LIMITI.*
L'assuntore del concordato, anche nell'ipotesi di assunzione con liberazione immediata del fallito, e tenuto al pagamento, nella percentuale concordataria, anche dei crediti anteriori all'apertura del fallimento per i quali non sia stata chiesta l'ammissione al passivo, salvo che la proposta di concordato, recepita e trasfusa nella sentenza di omologazione, non contenga una clausola specifica in virtu della quale la responsabilita dell'assuntore risulti limitata ai crediti ammessi. L'accertare che la sentenza di omologazione sia stata pronunziata sulla base di una proposta di concordato contenente siffatta clausola limitativa di responsabilita involge l'individuazione del contenuto oggettivo e quindi l'interpretazione del giudicato (nella specie, giudicato 'esternĂ²). (sulla prima parte, V 2524'70, mass n 348820 e n 348821' 1975'69, mass n 341165' 1044'67, mass n 327392' 1758'66, mass n 323422' 1491'65 1988'64' 1452'63' 1080'63).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 124, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)