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Sez. 4 - , Sentenza n. 58363 del 11/10/2018 Ud. (dep. 28/12/2018) Rv. 274776 - 01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO | Reati colposi - Posizione di garanzia - Accertamento - Necessità -Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274776-01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO

In tema di operatività della così detta "clausola di equivalenza" di cui all'art. 40, secondo comma, cod. pen., ai fini della verifica circa la sussistenza dell'obbligo di impedire l'evento, occorre non solo individuare in astratto la posizione di garanzia ricoperta dall'imputato ma altresì adeguatamente valutarla alla luce della fonte normativa/contrattuale o di fatto che imponga l'obbligo di attivarsi. (Fattispecie in cui la Corte, in relazione al decesso di un detenuto ricoverato presso una struttura diagnostico carceraria, ha escluso che fosse configurabile un obbligo di impedire l'evento in capo al dirigente della stessa, in mancanza di prove circa una sua diretta ingerenza sia nel trattamento sanitario del paziente, sia nella valutazione della compatibilità delle condizioni di salute di questi rispetto al regime carcerario, a fronte della riconosciuta e prevalente attività gestionale e amministrativa dal medesimo svolta).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 40 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)