Sez. 4 - , Sentenza n. 46191 del 23/05/2019 Ud. (dep. 14/11/2019) Rv. 277698 - 01
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO | Posizione di garanzia – Titolare di un’autofficina – Contratto di riparazione di un’autovettura – Rilevanza - Limiti – Fattispecie.
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO
In tema di reati omissivi colposi, il titolare di un'autofficina assume, in base al contratto di riparazione di un'autovettura, una posizione di garanzia limitata agli eventi collegati ai lavori necessari a rendere efficiente e sicura la circolazione del veicolo. (Nella fattispecie, la Corte ha escluso la configurabilità di una posizione di garanzia in capo al titolare di un'autofficina per l'omessa esecuzione delle convenute opere di ripristino della funzionalità degli "air bag", causa delle lesioni riportate dalla persona in un sinistro stradale, ritenendo che il volontario ritiro del veicolo, da parte della persona offesa, a fronte del ritardo nell'esecuzione dei lavori, con la consapevolezza della sua mancata riparazione, avesse determinato la cessazione dell'obbligo di protezione derivante dal contratto).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)