Sez. 1, Sentenza n. 8765 del 26/11/1987 (Rv. 456161 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - DOMANDA RISARCITORIA PROPOSTA CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED ALTRO SOGGETTO - RIGETTO DELLA DOMANDA NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE - IDONEITÀ.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - DOMANDA RISARCITORIA PROPOSTA CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED ALTRO SOGGETTO - RIGETTO DELLA DOMANDA NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE - IDONEITÀ.*
La sentenza, con la quale il tribunale, adito con domanda risarcitoria sia nei confronti della pubblica amministrazione che di altro soggetto, rigetti la prima pretesa per difetto di legittimazione passiva dell'amministrazione medesima, ed inoltre, conseguentemente, escludendo l'applicabilità delle regole sul foro erariale, per il venir meno del vincolo di connessione, rimetta la seconda ad altro giudice territorialmente competente, non configura pronuncia solo sulla Competenza, impugnabile con il regolamento necessario ed implicante l'esigenza di riassunzione del processo, a pena d'Estinzione, nel termine di cui all'art. 50 cod. proc. civ., ma integra, per la correlativa dipendenza e la pregiudizialità della relativa questione, una statuizione anche nel merito, e come tale è idonea, ove passi in giudicato, ad interrompere la prescrizione del credito nei riguardi di detto altro soggetto fino al momento della formazione del giudicato stesso, a norma dell'art. 2945 secondo comma cod. civ.. (V 5353/85, mass n 442591).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)