Sez. 3, Sentenza n. 5353 del 05/11/1985 (Rv. 442591 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE - EFFETTO INTERRUTTIVO CONSEGUENTE ALLA PROPOSIZIONE DI UNA DOMANDA GIUDIZIALE - ESTENSIONE TEMPORALE - APPLICABILITÀ ALLE IPOTESI DI SENTENZE CHE DECIDONO QUESTIONI PREGIUDIZIALI DI RITO O PRELIMINARI DI MERITO.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE - EFFETTO INTERRUTTIVO CONSEGUENTE ALLA PROPOSIZIONE DI UNA DOMANDA GIUDIZIALE - ESTENSIONE TEMPORALE - APPLICABILITÀ ALLE IPOTESI DI SENTENZE CHE DECIDONO QUESTIONI PREGIUDIZIALI DI RITO O PRELIMINARI DI MERITO.*
Il principio fissato dall'art. 2945, secondo comma, cod. civ., secondo il quale l'effetto interruttivo della prescrizione conseguente alla proposizione di una domanda giudiziale perdura fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza conclusiva del giudizio, trova applicazione non solo con riguardo alle sentenze che decidono il merito, ma anche a quelle che, decidendo questioni pregiudiziali attinenti al processo (giurisdizione, Competenza, difetto di altri presupposti processuali) o questioni preliminari di merito (prescrizione) concludono egualmente il processo dispensando dallo Obbligo del giudizio e sono pur esse suscettibili di passare in giudicato in senso formale. (Conf 7023/83, mass n 431657; (Conf 4120/82, mass n 422094; (Conf 6227/81, mass n 417023).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)