Sez. 1, Sentenza n. 8439 del 28/05/2012 (Rv. 623320 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Regime successivo al d.lgs. n. 5 del 2006 - Notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - Termine dei dieci giorni - Natura ordinatoria - Configurabilità - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE
In tema di opposizione allo stato passivo fallimentare, il termine di dieci giorni per la notifica al curatore del ricorso, con il decreto di fissazione dell'udienza davanti al giudice delegato, deve considerarsi ordinatorio, dal momento che l'obbligo di notifica al curatore è stato disciplinato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 in maniera identica a quello previsto per la notifica al fallito, restando, a tali fini, irrilevante la soppressione di quest'ultimo con il decreto correttivo del 12 settembre 2007, n. 169.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)