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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25862 del 09/12/2014 (Rv. 633784 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Termine minimo a comparire di trenta giorni - Violazione - Rinnovazione della notifica - Ammissibilità - Nuovo termine - Perentorietà.
Stato
decisa il 2014-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633784-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE

In tema di opposizione allo stato passivo fallimentare, il giudice, nell'ipotesi di violazione da parte dell'opponente del termine ordinatorio a comparire di trenta giorni previsto dall'art. 99, quinto comma, legge fall., può concedere un nuovo termine, questa volta avente carattere perentorio, entro il quale rinotificare il ricorso, in applicazione analogica della regola della rinnovazione della notifica prevista dall'art. 164 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 com. 4, Legge Falliment. art. 99 com. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)