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Sez. 3 - , Sentenza n. 19384 del 30/09/2016 (Rv. 642585 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Diritto di stabilimento avvocati - Mancata tempestiva adozione di direttiva comunitaria - Responsabilità dello Stato italiano - Sussistenza - Diritto al risarcimento del danno non patrimoniale - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-09-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642585-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE

In tema di diritto di stabilimento degli avvocati, la responsabilità dello Stato italiano per l'omessa tempestiva attuazione della direttiva comunitaria 48/89/CEE determina la risarcibilità dei soli danni patrimoniali conseguenti al mancato esercizio della professione, imposto ad un avvocato proveniente da altro Stato membro, ma non anche del danno non patrimoniale da lesione dell'onore e della reputazione, conseguente alla sottoposizione del legale a procedimenti disciplinari e giudizi penali per aver violato le vigenti norme statali di divieto, incompatibili con l'ordinamento comunitario, essendo tale danno causalmente riconducibile non al comportamento inadempiente dello Stato, che ne costituisce solo un antecedente, bensì all'ulteriore condotta di un organo giudiziario, ove si deduca una grave negligenza di quest'ultimo per omessa disapplicazione delle norme statali incompatibili (da farsi valere, dunque, unicamente ai sensi dalla l. n. 117 del 1988), ovvero alla condotta dello stesso interessato, il quale avrebbe potuto impedire il pregiudizio chiedendo all'organo giudiziario di sollevare questione di legittimità costituzionale delle norme statali incompatibili (Corte di Giustizia Ue, sentenza 7 marzo 2002, in C-145/99).

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 21/12/1988 num. 48, Cod. Civ. art. 1173, Legge 13/04/1988 num. 117 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)