Sez. 2, Sentenza n. 40582 del 25/09/2014 Ud. (dep. 01/10/2014) Rv. 260477 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO | Necessità della circolazione non solo giuridica ma anche economica dei beni - Fattispecie in tema di truffa con cambiale - Fattispecie.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO
Nel caso di cambiale carpita con inganno, il delitto di truffa si perfeziona con il pagamento della stessa e non con la semplice consegna del titolo, presupponendo il delitto l'effettivo conseguimento materiale del bene economico e la sua correlativa perdita in modo definitivo, rispettivamente da parte dell'agente e dell'offeso. (Fattispecie nella quale il momento consumativo del reato è stato individuato nella scadenza dell'ultima cambiale non onorata).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)