Sez. 5, Sentenza n. 27426 del 01/03/2023 Ud. (dep. 22/06/2023) Rv. 284785 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE | Momento consumativo - Individuazione - Pronuncia della sentenza di fallimento - Ragioni.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE
In tema di bancarotta, il momento consumativo dei reati coincide con la pronuncia della sentenza di fallimento nel caso di condotta esaurita anteriormente, in quanto la declaratoria di fallimento ha natura di elemento costitutivo del reato e non di condizione obiettiva di punibilità. (Conf. Sez. Unite n 2 del 1958, Rv. 098004-01).
Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)