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Sez. L, Sentenza n. 744 del 08/02/1982 (Rv. 418558 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - PAGAMENTO - SOSPENSIONE PER MANCATA ESECUZIONE DA PARTE DEL PROPRIETARIO DELLE OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLA CASA RURALE EX ART. 16 DELLA LEGGE N. 11 DEL 1971 - MOROSITÀ COLPEVOLE - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418558-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - PAGAMENTO - SOSPENSIONE PER MANCATA ESECUZIONE DA PARTE DEL PROPRIETARIO DELLE OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLA CASA RURALE EX ART. 16 DELLA LEGGE N. 11 DEL 1971 - MOROSITÀ COLPEVOLE - CONFIGURABILITÀ.*

Incorre in morosità colpevole l'affittuario di fondo rustico che sospenda il pagamento del canone dovuto, opponendo la mancata esecuzione, da parte del proprietario, delle opere di straordinaria manutenzione della casa rurale, previste dall'art. 16, primo comma della legge 11 febbraio 1971 n. 11, in quanto tale norma, stabilendo che lo stesso affittuario può direttamente eseguire opere siffatte - sotto determinate condizioni (previo parere favorevole dell'ufficio tecnico o sanitario comunale, avviso contemporaneo al proprietario; mancato inizio delle stesse opere da parte del proprietario entro quindici giorni o mancato completamento entro i termini tecnici) - trattenendo l'importo delle spese relative all'atto del pagamento del fitto, rende inammissibile il ricorso alla Forma generale di autotutela prevista dall'art. 1460, primo comma cod. civ..*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)