Sez. 3, Sentenza n. 4688 del 12/05/1999 (Rv. 526213 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ | Risoluzione per inadempimento - Applicabilità dell'art. 5 della legge n. 392 del 1978 - Esclusione - Gravità in concreto dell'inadempimento - Necessità - Condizioni.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ
In tema di risoluzione per inadempimento di locazione ad uso non abitativo, per la quale non trova applicazione l'art. 5 della legge n. 392 del 1978 sulla predeterminazione legale della gravità dell'inadempimento, nel caso di morosità nel pagamento del canone (e degli oneri accessori), non può reputarsi automaticamente sussistente la gravità sol perché l'inadempimento incide su una delle obbligazioni primarie scaturenti dal contratto, dovendosi invece accertare la gravità in concreto, cioè l'idoneità a ledere in modo rilevante l'interesse contrattuale del locatore, a sconvolgere l'intera economia del rapporto e a determinare un notevole ostacolo alla prosecuzione del medesimo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)