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Sez. 3, Ordinanza n. 13893 del 28/06/2005 (Rv. 582561 - 01)

AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI | Rappresentanza in giudizio della Regione Abruzzo - Delibera della Regione di avvalersi del patrocinio sistematico dell'Avvocatura dell Stato "ex" art. 10 della legge n. 103 del 1979 - Legge istitutiva dell'Avvocatura regionale - Modifica di tale regime - Esclusione - Fondamento - Successiva delibera contraria a quella iniziale - Necessità.
Stato
decisa il 2005-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582561-01

AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI

L'art. 10 della legge n. 103 del 1979 prevede un particolare procedimento attraverso il quale le regioni possono ottenere l'applicazione dell'intero regime processuale speciale di assistenza legale e di patrocinio valevole "ex lege" per le amministrazioni dello Stato. Tale regime (cosiddetto "sistematico"), che risulta adottato dalla Regione Abruzzo con la previsione di cui all'art. 30 dello Statuto, secondo il quale la rappresentanza e il patrocinio della Regione sono di norma richiesti all'Avvocatura dello Stato, non è stato modificato dalla legge istitutiva dell'Avvocatura regionale (legge reg. Abruzzo n. 9 del 2000), sia perché la potestà legislativa della regione non poteva incidere sulle competenze dell'Avvocatura dello Stato quali previste dalla normativa statale, sia perché la locuzione "di norma" esclude che occorra conferire all'Avvocatura formale incarico, sia infine perché la revoca della pregressa deliberazione avrebbe richiesto una espressa successiva deliberazione e non sarebbe potuta derivare in modo implicito in difetto di aspetti di incompatibilità.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 1, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 45, Legge 03/04/1979 num. 103 art. 10, Decreto Legisl. 24/07/1977 num. 616 art. 107, Legge Reg. Abruzzi 14/02/2000 num. 9, Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)