Sez. 1, Sentenza n. 21236 del 05/11/2004 (Rv. 578236 - 01)
AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI | Rappresentanza in giudizio della Regione Sardegna - Costituzione, con legge reg., di un servizio legale interno - Effetti - Rinuncia della Regione ad avvalersi del patrocinio facoltativo dell'Avvocatura dello Stato "ex" art. 107 d.P.R. n. 616 del 1977 - Configurabilità - Esclusione - Specifico mandato della Regione all'Avvocatura dello Stato - Onere dell'Avvocatura di produrre l'autorizzazione del legale rappresentante ad agire o resistere in giudizio - Necessità - Esclusione - Fondamento.
AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI
La rappresentanza e difesa in giudizio della regione Sardegna da parte dell'Avvocatura dello Stato, contemplata in via obbligatoria dall'art. 55 d.P.R. n. 250 del 1949, è stata resa facoltativa all'esito della modifica di tale norma da parte dell'art. 73, primo comma, d.P.R. n. 348 del 1979. Anche a tale Regione si applica il principio, già enunciato con riferimento a Regioni a statuto ordinario, secondo cui la costituzione di un servizio legale interno, cui venga istituzionalmente demandato il patrocinio e l'assistenza in giudizio non comporta, nel silenzio della legge (l'art. 11 legge reg. Sardegna n. 32 del 1988 ripartisce infatti fra il coordinatore del servizio legislativo e la giunta le decisioni circa l'affidamento della difesa in giudizio ad un legale interno od esterno, ma non esclude la possibilità di optare per il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ed anzi fa al primo comma salva la relativa facoltà, a tale stregua evidenziando la volontà del legislatore regionale di non apportare deroga al regime generale), la rinunzia dell'ente ad avvalersi del patrocinio facoltativo dell'Avvocatura dello Stato. Anche nel caso in cui la Regione scelga di avvalersi, per la difesa in giudizio, non del proprio servizio legale ma dell'Avvocatura dello Stato, trova pertanto integrale applicazione la normativa statale dettata dall'art. 1, secondo comma, del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 (richiamato dal successivo art. 45) secondo cui non è richiesto, per lo "ius postulandi" dell'avvocato dello Stato, il rilascio del mandato; nonchè dall'art. 12 legge n. 1'3 del 1979, in base al quale l'avvocato dello Stato non è onerato della produzione del provvedimento del competente organo regionale di autorizzazione del legale rappresentante ad agire o resistere in giudizio.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 1, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 45, DPR 19/05/1949 num. 250 art. 55 CORTE COST., DPR 19/06/1949 num. 348 art. 73, Legge Reg. Sardegna 26/08/1988 num. 32 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)