Sez. 1, Sentenza n. 7659 del 27/03/2013 (Rv. 625734 - 01)
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - OBBLIGO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CONFORMARSI AL GIUDICATO - IN GENERE | Annullamento per vizio del procedimento di espropriazione - Obbligo della P.A. di conformarsi al giudicato - Restituzione del bene - Necessità - Mancanza - Conseguenze.
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - OBBLIGO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CONFORMARSI AL GIUDICATO - IN GENERE
In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'annullamento in sede giurisdizionale dei provvedimenti espropriativi, pur soddisfando l'interesse oppositivo del privato, in quanto il diritto di proprietà riacquista giuridicamente la sua pienezza mediante il riconoscimento al proprietario del diritto di godere e disporre del bene "in modo pieno ed esclusivo", impone alla P.A. l'obbligo di conformarsi al giudicato, ponendo in essere un'attività volta alla restituzione del bene che, in mancanza, è causa di ulteriori danni risarcibili.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 27 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)