Sez. 3, Sentenza n. 1191 del 27/01/2003 (Rv. 560011 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI | Debitore d'imposta - Autore dei reati connessi al contrabbando degli oli minerali - Assoluzione in sede penale - Conseguenze - Caducazione del potere impositivo della pubblica amministrazione - Iscrizione a ruolo successiva del tributo - Responsabilità civile della P.A. - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI
In materia di imposta di fabbricazione sugli oli minerali, disciplinata dal R.D.L. 28 febbraio 1939, n. 334, in tema di contrabbando debitore d'imposta è chiunque sia stato riconosciuto autore dei reati connessi al contrabbando medesimo, indipendentemente dalla sua veste di soggetto passivo del tributo prima che il reato fosse stato commesso, configurandosi il pagamento dell'imposta come diretta conseguenza della commissione del reato. Ne consegue che la pronuncia assolutoria fa venir meno il potere impositivo della pubblica amministrazione, e l'eventuale iscrizione a ruolo del tributo dopo l'assoluzione costituisce atto illegittimo della P.A., fonte di responsabilità civile in capo alla medesima, per effetto della mancata osservanza, da parte della stessa, dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato penale.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1939 num. 334 art. 18 CORTE COST., Legge 28/02/1939 num. 334 art. 23, Legge 23/01/1973 num. 43 art. 82 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)