Sez. 5, Sentenza n. 9774 del 23/04/2010 (Rv. 612688 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Sanzioni amministrative per mancato pagamento di diritti doganali - Contestazione immediata ex art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997 - Possibilità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative per mancato pagamento di diritti doganali, il riferimento contenuto nell'art. 82 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 alla sola riscossione di tali diritti, non comporta che le relative sanzioni debbano essere contestate con avviso separato, sia perché è applicabile la previsione generale dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 - per il quale le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono possono essere irrogate immediatamente, cioè senza previa contestazione, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica - sia per la natura del processo tributario, che non è annoverabile tra quelli di impugnazione-annullamento, bensì tra quelli di impugnazione-merito, in quanto non diretto alla mera eliminazione dell'atto impugnato ma alla pronunzia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell'accertamento dell'amministrazione finanziaria, con la conseguenza che il giudice, ove ricorrano i necessari presupposti processuali della sua rituale investitura, ha il potere-dovere di esaminare anche tutti i possibili aspetti del potere sanzionatorio esercitato dall'ente impositore, nonché il potere di determinare (nell'ambito delle richieste delle parti) l'entità delle sanzioni effettivamente dovute, essendo sufficiente, ai fini della relativa motivazione, il richiamo ai tributi evasi.
Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 82 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)