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Sez. 5, Sentenza n. 25376 del 17/10/2008 (Rv. 605432 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Processo tributario - Inquadramento - "Impugnazione - merito" e non "impugnazione - annullamento" - Poteri ed obblighi del giudice tributario - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605432-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

Il processo tributario non è annoverabile tra quelli di impugnazione - annullamento, bensì tra quelli di impugnazione - merito, in quanto non diretto alla mera eliminazione dell'atto impugnato ma alla pronunzia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell'accertamento dell'amministrazione finanziaria; ne consegue che il giudice, ove ricorrono i necessari presupposti processuali della sua rituale investitura, ha il potere-dovere di esaminare anche tutti i possibili aspetti del potere sanzionatorio esercitato dall'ente impositore, nonché il potere di determinare (nell'ambito delle richieste delle parti) l'entità delle sanzioni effettivamente dovute. Quando il giudice è investito della valutazione di un atto impositivo che non ha correttamente determinato la sanzione (nel caso di specie, per non avere applicato l'istituto della continuazione ex art. 12 d.lgs. n. 472 del 1997), non deve limitarsi a dichiarare la nullità dell'atto medesimo, ma deve provvedere a rideterminare l'entità delle sanzioni effettivamente dovute (nell'ambito delle richieste delle parti).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 7, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 12, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)