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Sez. 5, Sentenza n. 5327 del 07/10/2014 Ud. (dep. 04/02/2015) Rv. 263028 - 01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA | Procedimento davanti al giudice di pace - Potere del giudice di integrazione probatoria, ex art. 507 cod. proc. pen. - Sussistenza.
Stato
decisa il 2014-10-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263028-01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA

Il potere officioso di integrazione probatoria, ex art. 507 cod. proc. pen., trova applicazione anche nel procedimento innanzi al giudice di pace, in quanto l'art. 32 del D.Lgs. n. 274 del 2000 richiama implicitamente l'art. 507 cod. proc. pen., riconoscendo al giudice di pace il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, e ciò anche con riferimento a prove che la parte pubblica avrebbe potuto richiedere e non ha richiesto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 32 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)