Sez. 5, Sentenza n. 6347 del 14/12/2007 Ud. (dep. 08/02/2008) Rv. 239111 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA | Procedimento dinanzi al giudice di pace - Omissioni del Pubblico Ministero che abbia dimenticato di inserire nelle liste le prove che poi affermi necessario acquisire - Potere del giudice di acquisizione dei mezzi di prova ex art. 507 cod. proc. pen. - Sussistenza.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA
Il giudice di pace ha il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova ex art. 507 cod. proc. pen. anche con riferimento a prove che la parte pubblica avrebbe potuto richiedere e non ha richiesto, in quanto la sua funzione - nel caso in cui, come nella specie, l'inerzia sia addebitabile al P.M., che abbia dimenticato di inserire nelle liste le prove che poi affermi necessario acquisire - soccorre all'obbligatorietà e alla legalità dell'azione penale, correlata com'è alla verifica della correttezza dell'esercizio dei poteri del P.M. e al controllo che detto esercizio non sia solo apparente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 32 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 32 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)