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Sez. 3, Sentenza n. 1062 del 17/02/1979 (Rv. 397261 - 01)

RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - VOLONTARIA - SU BENI INDIVISI - ASSEGNAZIONE AD UN CONDIVIDENTE DIVERSO DAL DEBITORE - CONSEGUENZE - VENDITA ALL'INCANTO DEL BENE INDIVISO - DECRETO DI TRASFERIMENTO - CONTENUTO - ORDINE DI CANCELLAZIONE DELL'IPOTECA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1979-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397261-01

RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - VOLONTARIA - SU BENI INDIVISI - ASSEGNAZIONE AD UN CONDIVIDENTE DIVERSO DAL DEBITORE - CONSEGUENZE - VENDITA ALL'INCANTO DEL BENE INDIVISO - DECRETO DI TRASFERIMENTO - CONTENUTO - ORDINE DI CANCELLAZIONE DELL'IPOTECA - NECESSITA.*

Ove il bene indiviso, gravato da ipoteca costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla comunione, sia stato assegnato ad un condividente diverso da quello che ha concesso l'ipoteca, lo stesso - al di fuori delle eccezioni previste dall'art 2825 cod civ - deve pervenire all'assegnatario libero dai pesi imposti da colui che, a posteriori, e risultato privo della facolta di disporli, attesa la natura dichiarativa e l'effetto retroattivo della divisione. Pertanto, ove, il bene indiviso sia stato venduto all'incanto, il decreto di trasferimento deve contenere l'ordine di cancellazione delle ipoteche.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2825, Cod. Civ. art. 2920, Cod. Proc. Civ. art. 585, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)