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Sez. 3, Sentenza n. 13013 del 31/05/2006 (Rv. 591378 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - CON INCANTO | Aggiudicazione dell'immobile - Aggiudicatario - Versamento delle somme dovute - Determinazione - Modalità - Termine - Ammontare a titolo di I.V.A. - Versamento - Necessità - Omissione - Conseguenze - Aggiudicazione a favore di creditore ipotecario - Somma da versare - Riducibilità da parte del giudice - Condizioni - Modalità.
Stato
decisa il 2006-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591378-01

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - CON INCANTO

In tema di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, l'aggiudicatario del bene è tenuto, a pena di decadenza, a versare nei termini e nel modo fissati dall'ordinanza che dispone la vendita a norma dell'art. 576 cod. proc. civ. la somma che residua alla soddisfazione del proprio credito, pure se eccedente la somma occorrente a soddisfare gli altri creditori capienti, in quanto l'eventuale esubero può essere distribuito ai creditori non capienti o essere restituito al debitore. L'aggiudicatario, anche laddove l'ammontare del suo credito non risulti interamente coperto, è in ogni caso tenuto - salvo che non abbia proceduto al pignoramento e sostenuto le spese del procedimento- a versare la somma occorrente a coprire le spese, delle quali fa parte anche l'ammontare dovuto a titolo di I.V.A., di cui, in caso di omesso versamento, il giudice può disporre il deposito, ma non anche omettere di pronunziare il decreto di trasferimento, la cui emissione è subordinata solamente al versamento del prezzo, con conseguente obbligo per il debitore espropriato (cedente) di emettere fattura con addebito di imposta per l'assegnatario (cessionario). Peraltro, se l'immobile è aggiudicato ad un creditore ipotecario, o l'aggiudicatario è autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il giudice può - sempre che il bene non sia garantito da privilegi e non sussistano ipoteche di grado poziore - anche d'ufficio, con decreto, limitare - operando una compensazione anche a prescindere dalle condizioni richieste dall'art. 1243 cod. civ. - il versamento del prezzo a quanto occorrente per le spese e la soddisfazione degli altri creditori che possano risultare capienti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 576, Cod. Proc. Civ. art. 585, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1243

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)