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Sez. L, Sentenza n. 3307 del 03/06/1985 (Rv. 440974 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - RETRIBUZIONE IN MATERIA PIÙ FAVOREVOLE DI QUELLA PREVISTA DAL CONTRATTO COLLETTIVO IN BASE A PATTUIZIONE DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - SUCCESSIVO ADEGUAMENTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - REGIME ANTERIORE ALLA LEGGE 20 MAGGIO 1970 N. 300 - VALIDITÀ DELL'ACCORDO.*
Stato
decisa il 1985-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440974-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - RETRIBUZIONE IN MATERIA PIÙ FAVOREVOLE DI QUELLA PREVISTA DAL CONTRATTO COLLETTIVO IN BASE A PATTUIZIONE DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - SUCCESSIVO ADEGUAMENTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - REGIME ANTERIORE ALLA LEGGE 20 MAGGIO 1970 N. 300 - VALIDITÀ DELL'ACCORDO.*

Prima dell'entrata in vigore della legge n. 300 del 1970 la clausola del contratto individuale di lavoro, con la quale veniva attribuita al prestatore di lavoro una retribuzione in natura più favorevole di quella prevista dal contratto collettivo, poteva essere modificata in pejus dalle parti nel senso di un suo adeguamento a quanto previsto dalla contrattazione collettiva. (nella specie la Corte suprema in base all'enunciato principio ha annullato la decisione del giudice del merito che in relazione ad un'impresa alberghiera che si era obbligata a fornire vitto e alloggio non solo al proprio dipendente ma anche alla sua famiglia, aveva escluso l'efficacia dell'accordo con il dipendente con cui si era limitata la Determinazione convenzionale di tale prestazione in natura a favore del solo lavoratore con richiamo a quanto previsto dal contratto collettivo di categoria).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)