Sez. 3, Sentenza n. 132 del 12/01/1978 (Rv. 389430 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO - SOSPENSIONE PER LA PENDENZA DI UN PROCESSO PENALE - TERMINE PER LA RIASSUNZIONE - DECORRENZA - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE DEL PM - TERMINE DI RIASSUNZIONE DEL PROCESSO CIVILE - DECORRENZA PER LA PARTE CIVILE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO - SOSPENSIONE PER LA PENDENZA DI UN PROCESSO PENALE - TERMINE PER LA RIASSUNZIONE - DECORRENZA - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE DEL PM - TERMINE DI RIASSUNZIONE DEL PROCESSO CIVILE - DECORRENZA PER LA PARTE CIVILE.*
A seguito della sentenza costituzionale del 26 febbraio 1970, n 34, il termine per la riassunzione di un processo civile sospeso per la pendenza di un processo penale decorre dalla data in cui ciascuna delle parti del processo civile abbia avuto conoscenza legale della cessazione della causa di sospensione, qualunque sia la loro posizione rispetto al processo penale. Pertanto, nell'ipotesi in cui l'impugnazione proposta dal pubblico ministero sia stata dichiarata inammissibile dal giudice a quo o dal giudice ad quem, il termine di sei mesi per la riassunzione del processo civile sospeso decorre, per la parte che si sia costituita parte civile nel processo penale, dalla data in cui abbia ricevuto da un'altra delle parti interessate la notificazione o la comunicazione dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilita dell'impugnazione proposta contro la sentenza penale, o, comunque, abbia avuto legale conoscenza della ordinanza con qualsiasi altro mezzo idoneo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 3, Cod. Proc. Pen. art. 207, Cod. Proc. Pen. art. 209
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)