Sez. L, Sentenza n. 4866 del 29/07/1986 (Rv. 447567 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - FINO ALLA DEFINIZIONE DI UN PROCESSO PENALE - TERMINE PER LA RIASSUNZIONE - DECORRENZA DALLA CONOSCENZA DELLA CESSIONE DELLA CAUSA DI SOSPENSIONE - CONSEGUENZE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE PENALE IN CAMERA DI CONSIGLIO - NOTIFICAZIONE EX ART. 151 COD. PROC. CIV. - RILEVANZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - FINO ALLA DEFINIZIONE DI UN PROCESSO PENALE - TERMINE PER LA RIASSUNZIONE - DECORRENZA DALLA CONOSCENZA DELLA CESSIONE DELLA CAUSA DI SOSPENSIONE - CONSEGUENZE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE PENALE IN CAMERA DI CONSIGLIO - NOTIFICAZIONE EX ART. 151 COD. PROC. CIV. - RILEVANZA.*
Il termine per la riassunzione del processo civile, sospeso fino alla definizione di un processo penale, non può farsi decorrere dalla cessazione della causa di sospensione, qualunque sia la posizione delle parti nel processo civile rispetto al processo penale, atteso che la sentenza n. 34 del 1970 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del primo comma dell'art. 297 cod. proc. civ. nella parte in cui disponeva la decorrenza del termine predetto dalla cessazione della causa di sospensione anziché dalla conoscenza che ne avessero le parti del processo sospeso. Pertanto il dies a quo del termine per la riassunzione del processo civile sospeso deve farsi coincidere con la data in cui ciascuna delle parti ha avuto conoscenza della causa di sospensione, conoscenza risultante da comunicazione o notificazione dell'evento che determina la cessazione della causa di sospensione del processo civile e quindi - in ipotesi di provvedimento emesso dal giudice penale in camera di consiglio, quale la sentenza istruttoria di proscioglimento - dalla notificazione fatta ai sensi dell'art. 151 cod. proc. pen.. (V 230/86, mass n 443874; (V 132/78, mass n 389430).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)