Sez. 1, Sentenza n. 18190 del 18/08/2006 (Rv. 591602 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Emissione di assegno bancario o postale senza provvista - Applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 2, comma 1, legge n. 386 del 1990, come sostituito dall'art. 29, comma 1, d.lgs n. 507 del 1999 - Preclusione - Pagamento del titolo entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione - Prova documentale ex art. 8, comma terzo, della legge n. 386 del 1990, come sostituito dall'art. 33 del d.lgs n. 507 del 1999 - Necessità - Prova testimoniale - Ammissibilità - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
In tema di emissione di assegno bancario o postale senza provvista, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, come sostituito dall'art. 29, comma 1, del d.lgs n. 507 del 1999, non si applicano, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della stessa legge n. 386 del 1990, come sostituito dall'art. 33, comma 1, del d.lgs n. 507 del 1999, se il traente effettua il pagamento entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione. La prova dell'avvenuto tempestivo pagamento può essere offerta, a norma del comma 3 del medesimo art. 8, soltanto attraverso la dichiarazione liberatoria sottoscritta dal creditore, la cui firma risulti autenticata da pubblico ufficiale nella medesima data; conseguentemente non è ammissibile la dimostrazione mediante prova testimoniale della data dell'intervenuto pagamento, diversa da quella apposta sulla quietanza liberatoria.
Riferimenti normativi: Legge 15/12/1990 num. 386 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/12/1990 num. 386 art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 597 art. 29 com. 1, Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 597 art. 33 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)