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Sez. 2, Sentenza n. 18345 del 23/08/2006 (Rv. 592677 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Emissione di assegno senza provvista - Violazione amministrativa - Momento consumativo - Presentazione all'incasso - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592677-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE

La violazione amministrativa per l'emissione di assegno senza provvista, di cui all'art. 2 della legge n. 386 del 1990, come sostituito dall'art. 29 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, non si consuma nel momento dell'emissione dell'assegno senza che presso il trattario vi sia provvista sufficiente (diversamente dal reato di emissione di assegni bancari privi di provvista, già previsto dall'art. 116 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), ma quando l'assegno, presentato in tempo utile, non viene pagato per difetto di provvista. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto irrilevante che gli assegni, pagabili a vista ancorché postadatati, fossero dotati di provvista al momento dell'emissione).

Riferimenti normativi: Legge 15/12/1990 num. 386 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 597 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)