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Sez. 4 - , Sentenza n. 32899 del 08/01/2021 Ud. (dep. 06/09/2021) Rv. 281997 - 03

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Art. 2043 cod. civ. - Natura di norma per la prevenzione degli infortuni sul lavoro - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-01-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281997-03

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

La disposizione di cui all'art. 2043 cod. civ. non integra norma per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, perché priva di ogni indicazione cautelare e perchè inidonea, per il carattere generale del dovere di non ledere l'altrui sfera giuridica previsto a carico di chiunque, a fondare un posizione di garanzia, la quale è invece caratterizzata dalla relazione intercorrente tra uno o più titolari di beni giuridici, non in grado di tutelarli, e categorie predeterminate di soggetti cui una fonte giuridica assegni poteri per l'impedimento degli eventi offensivi di tali beni. (In applicazione di tale principio la Corte - in relazione agli omicidi colposi ascritti per le morti verificatesi nel disastro ferroviario di Viareggio a causa del cedimento dell'assile di un carro merci trasportante GPL, deragliato, ribaltatosi e poi esploso - ha ritenuto non configurabile la circostanza aggravante del "fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" a carico del dipendente e del direttore generale dell'officina che aveva materialmente eseguito la revisione di tale assile senza rilevarne lo stato di corrosione nonché dell'amministratore delegato della società proprietaria di tale officina, diversa dalla società proprietaria e fornitrice del mezzo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 589 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)