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Sez. 4, Sentenza n. 24692 del 29/03/2016 Ud. (dep. 14/06/2016) Rv. 267230 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Appalto - Responsabilità dell'appaltatore - Fase successiva all'ultimazione dei lavori - Cessazione della posizione di garanzia - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-03-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267230-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME

L'appaltatore di lavori, in base al principio del "neminem laedere", deve osservare tutte le cautele necessarie per evitare danni alle persone, non soltanto nel periodo di esecuzione delle opere appaltate, ma anche nella fase successiva, permanendo l'obbligo di non lasciare senza custodia le situazioni di grave pericolo che gli siano note. (Fattispecie nella quale la Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di omicidio colposo, pronunciata a carico del titolare della ditta appaltatrice che, dopo aver eseguito alcuni lavori nel vano ascensore di uno stabile, ancora privo della cabina elevatrice, aveva omesso di predisporre cautele idonee ad impedirvi l'accesso, determinando la caduta ed il decesso di un minore).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 3, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 4, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)