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Sez. L - , Sentenza n. 28255 del 06/11/2018 (Rv. 651716 - 01)

AVVOCATURA DELLO STATO - IN GENERE | Rappresentanza e difesa di enti pubblici diversi dallo Stato - ANAS - ApplicabilitĂ  delle disposizioni in materia di foro erariale e di notifica degli atti introduttivi - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651716-01

AVVOCATURA DELLO STATO - IN GENERE

Le particolari disposizioni in materia di foro erariale (art. 25 c.p.c. e artt. 6 e 10 del r.d. n. 1611 del 1933) e di notifica degli atti introduttivi del giudizio presso gli uffici periferici dell'Avvocatura dello Stato (art. 11 del cit. r.d.) si applicano alle sole controversie nelle quali sia parte un'amministrazione dello Stato; dette disposizioni non sono pertanto estensibili alle controversie nelle quali siano parte altri enti che, pur rappresentati e difesi in giudizio dell'Avvocatura, abbiano soggettivitĂ  giuridica formalmente distinta dallo Stato. (Fattispecie relativa all'ANAS che, trasformata con d.lgs. n. 143 del 1994 in Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico, con d.l. n. 138 del 2002, conv. con modif. in l. n. 178 del 2002, ha perso la connotazione di amministrazione statale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1994 num. 143 CORTE COST., Decreto Legge 08/07/2002 num. 138 CORTE COST., Legge 08/08/2002 num. 178 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)