Sez. 1, Sentenza n. 30035 del 29/12/2011 (Rv. 621025 - 01)
AVVOCATURA DELLO STATO - IN GENERE | Rappresentanza e difesa di enti pubblici diversi dallo Stato - Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno - Applicabilità delle disposizioni in materia di foro erariale e di notifica degli atti introduttivi - Esclusione - Fattispecie.
AVVOCATURA DELLO STATO - IN GENERE
Le particolari disposizioni in materia di foro erariale (artt. 25 cod. proc. civ. e 6, 10 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611) e di notifica degli atti introduttivi del giudizio presso gli uffici periferici dell'Avvocatura dello Stato (art. 11 del citato regio decreto) si applicano alle sole controversie nelle quali sia parte un'Amministrazione dello Stato; dette disposizioni non sono pertanto estensibili alle controversie nelle quali siano parte altri enti che, pur rappresentati e difesi in giudizio dell'Avvocatura, abbiano soggettività giuridica formalmente distinta dallo Stato. (Fattispecie relativa alla Cassa per il Mezzogiorno).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 6 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)