Sez. 3, Sentenza n. 2031 del 28/01/2025 (Rv. 673741-01)
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI PERSONE E BAGAGLI (RINVIO ALLE NORME SUL TRASPORTO MARITTIMO) - RESPONSABILITA' DEL VETTORE
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI PERSONE E BAGAGLI (RINVIO ALLE NORME SUL TRASPORTO MARITTIMO) - RESPONSABILITA' DEL VETTORE
RITARDO O INADEMPIMENTO Contratto di trasporto aereo stipulato on line - Azione risarcitoria del passeggero nei confronti del vettore - Competenza territoriale - Art. 33, comma 1, della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 - Luogo in cui il vettore ha un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto - Identificazione col domicilio dell’acquirente - Fondamento.
Nel caso di contratto di trasporto aereo stipulato on line, il giudice del luogo in cui il vettore "possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto" - al quale l'art. 33, comma 1, della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 attribuisce, in via concorrente, la competenza sulla domanda risarcitoria proposta dal passeggero - va identificato con quello del domicilio di quest'ultimo, quale luogo in cui il contratto deve intendersi perfezionato.
Tratt. Internaz. 28/05/1999 art. 33 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)