Sez. U, Sentenza n. 5293 del 28/10/1985 (Rv. 442557 - 01)
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE - PENSIONI ORDINARIE - IN GENERE - PRONUNCIA DI NEGAZIONE DI LEGITTIMITÀ ED EFFICACIA A PROVVEDIMENTI ALTRIMENTI ALLO STATUS DELL'IMPIEGATO AL MOMENTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO - DIFETTO DI GIURISDIZIONE.*
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE - PENSIONI ORDINARIE - IN GENERE - PRONUNCIA DI NEGAZIONE DI LEGITTIMITÀ ED EFFICACIA A PROVVEDIMENTI ALTRIMENTI ALLO STATUS DELL'IMPIEGATO AL MOMENTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO - DIFETTO DI GIURISDIZIONE.*
La pronuncia, con la quale la Corte dei conti, in Sede di giurisdizione sul trattamento pensionistico di pubblico dipendente, neghi legittimità ed efficacia, sia pure ai soli fini pensionistici, ai provvedimenti attinenti allo "status" dell'impiegato al momento del collocamento a riposo (nella specie, attribuzione di qualifica), è viziata da difetto di giurisdizione, atteso che il Sindacato su detti provvedimenti, direttamente incidenti sulla posizione del dipendente al momento della cessazione del rapporto di pubblico impiego e sui diritti inerenti a quest'ultimo (quale l'indennità di buonuscita), spetta in via esclusiva al giudice munito di giurisdizione sul rapporto stesso, e deve ritenersi insuscettibile di un accertamento in via meramente incidentale da parte della Corte dei conti. (V 6084/82, mass n 423770).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)